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1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'articolo 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo. Le carte di circolazione degli autoveicoli devono invece contenere l'indicazione della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per tonnellata e della velocita' massima espressa in chilometri all'ora. 2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico degli autoveicoli e dei motocicli gia' in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'articolo 117 del codice. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, per consentire i controlli di cui ai commi 1 e 2, qualora dalle carte di circolazione o dai tabulati non risulti il valore della velocita' massima si fa riferimento alla velocita' calcolata indicata sulla carta di circolazione o sui tabulati.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 2 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art316 · fonte del testo

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