Art. 303 — Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi

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1. La massa gravante sull'asse piu' caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocita' massima, calcolata e verificata con le modalita' previste all'articolo 210 non superi i seguenti limiti:

  • a)25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t;
  • b)15 km/h per le masse superiori a 18 t. 2. Le masse sopra indicate sono ammesse anche su assi contigui, purche' la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il (Piu' o Meno) 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarita'.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art303 · fonte del testo

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