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1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, il decreto di declassificazione, e' emanato, per le strade statali, dal Ministro dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal Presidente della regione, nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti proprietari delle strade. 2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade statali, dall'ANAS e, negli altri casi, dai competenti organi regionali e locali, sulla base di specifica relazione tecnica predisposta dal competente assessorato. La procedura di declassificazione e' disciplinata dall'articolo 2, comma 4. 3. La sopravvenuta non rispondenza delle strade alle caratteristiche tecniche o costruttive, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del codice, e agli scopi funzionali di cui al suddetto articolo 13, costituiscono ulteriori casi di declassificazione. 4. L'accertamento e' avviato dagli uffici tecnici dell'assessorato competente, anche su segnalazione di cittadini o associazioni di utenti della strada. 5. I provvedimenti di declassificazione sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice. 6. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art3 · fonte del testo

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