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1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere presentata all'ente competente per la localita' di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneita' tecnica del veicolo; per le modalita' di presentazione della suddetta fotocopia si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 13. La domanda deve riportare oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo e' utilizzato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. 2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione. 3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilita', la percorribilita' di tutto l'itinerario da parte del veicolo nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto. 4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica. Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada. 5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, a gli organi preposti alla vigilanza stradale. 6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice, sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. la misura dell'indennizzo e' valutata in maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati all'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico. 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno dua assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione e' accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1996 al 3 giugno 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 79 parole tolte, 316 parole aggiunte.

tolto: (Autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali)1. La domanda per ottenere l'autorizzazione tolto: prescritta dall'articolo aggiunto: di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole tolto: semoventi eccezionali deve essere presentata tolto: alle amministrazioni competenti aggiunto: all'ente competente per la localita' di inizio tolto: viaggio e aggiunto: del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneita' tecnica del veicolo; tolto: essa deve riportare, aggiunto: per le modalita' di presentazione della suddetta fotocopia si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 13. La domanda deve riportare oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale tolto: avverra' aggiunto: avviene la circolazione del veicolo stessotolto: . 2. Le amministrazioni competenti aggiunto: e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo e' utilizzato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. 2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, tolto: rilasciano aggiunto: rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. aggiunto: Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione. 3. I titolari dell'autorizzazione tolto: devono accertare aggiunto: accertano direttamente, sotto la propria responsabilita', aggiunto: la percorribilita' di tutto l'itinerario da parte del veicolo nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto. 4. tolto: La scorta tecnica per i veicoli eccedenti aggiunto: Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di tolto: 320 m deve essere realizzata mediante veicolo a motore che preceda aggiunto: 3,20 m, nell'autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica. Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m tolto: equipaggiato aggiunto: e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante giallatolto: ; il conducente e' tenuto a segnalare aggiunto: o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada. 5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve tolto: essere munito della autorizzazione aggiunto: avere con se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, tolto: agli aggiunto: a gli organi preposti alla vigilanza stradale. 6. Le tolto: norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 aggiunto: macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice, sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. la misura dell'indennizzo e' valutata in maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati all'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico. 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali tolto: che non possono circolare autonomamente, effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno tolto: due aggiunto: dua assi, idonea tolto: massa complessiva massima aggiunto: portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione tolto: dovra' essere aggiunto: e' accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo tolto: ove sianoaggiunto: , ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art268 · fonte del testo

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