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(Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate). 1. Le macchine agricole, che per necessita' funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale fluorescente e retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art265 · fonte del testo

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