1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ((ed essere in possesso)) delle seguenti attrezzature minime:

  • a)applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento;
  • b)applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione;
  • c)attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici;
  • d)laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti;
  • e)strumento per il controllo della qualita' delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche;
  • f)attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti; 2. Le imprese devono, altresi', ((avere la proprieta' o la disponibilita')) di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere:
  • a)attrezzature per il taglio dei metalli;
  • b)presso-piegatrici;
  • c)puntatrici e saldatrici;
  • d)trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica;
  • e)vasche di sgrassaggio metallo;
  • f)cabina di verniciatura;
  • g)forno di essiccazione. 3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 4 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge tolto: e disporre aggiunto: ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:

f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti; 2. Le imprese devono, altresi', tolto: essere dotate aggiunto: avere la proprieta' o la disponibilita' di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art194 · fonte del testo

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