(Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali) 1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali ((verticali)) di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione:

  • a)certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
  • b)dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualita'; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d'opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione;
  • c)atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a cio' espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie;
  • d)dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale;
  • e)certificato di abitabilita' o agibilita' dei locali in cui opera l'impresa, ((rilasciato dal comune)) competente per territorio in relazione alle attivita' in essi svolte;
  • f)certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione;
  • g)copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi;
  • h)dichiarazione che dimostri che l'impresa e' in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali;
  • i)certificazione antimafia a norma di legge;
  • l)dichiarazione di proprieta' o di disponibilita' delle attrezzature descritte all'articolo 194 ((, comma 2));
  • m)relazione tecnica sull'attivita' dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti;
  • n)certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro;
  • o)certificazioni di regolarita' in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti. 3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovra' essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avra' validita' ((per un triennio)) dalla data del rilascio e verra' rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza ((triennale)).

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 8 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

(Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali) 1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali aggiunto: verticali di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, deve essere presentata al Ministero …

e) certificato di abitabilita' o agibilita' dei locali in cui tolto: op- era l'impresa, rilasciata dal Comune aggiunto: opera l'impresa, rilasciato dal comune competente per territorio in relazione alle attivita' in essi svolte;

l) dichiarazione di proprieta' o di disponibilita' delle attrezzature descritte all'articolo 194aggiunto: , comma 2;

… 2 dovra' essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avra' validita' per un tolto: biennio aggiunto: triennio dalla data del rilascio e verra' rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza tolto: biennale aggiunto: triennale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art193 · fonte del testo

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