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1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1 gennaio 1994, e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. 3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo e' calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la meta' della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. 4. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo trasporto. 5.La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata come segue:

  • a)veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), e) f) e g):
  • 1)fino a 20 t L. 988.000;
  • 2)da oltre 20 t a 33 t L. 1.646.000;
  • 3)da oltre 33 t a 56 t L. 2.798.000. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in piu';
  • b)veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera b), limitatamente al rimorchio:
  • 1)fino a 20 t L. 329.000;
  • 2)da oltre 20 t a 33 t L. 576.000;
  • 3)da oltre 33 t a 56 t L. 988.000;
  • 4)da oltre 56 t a 70 t L. 1.646.000. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in piu';
  • c)veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):
  • 1)L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di L. 180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione e' convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati. 6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entita' della soluzione versata. 7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione e' ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. 8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 e' effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesi "X" di validita' dell'autorizzazione. 9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1 gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1996 al 3 giugno 2013

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Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 302 parole tolte, 292 parole aggiunte in 15 capoversi.

1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti tolto: proprietari aggiunto: che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli tolto: eccezionali o del trasporto eccezionale aggiunto: e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, tolto: per ciascun anno solare, con decorrenza dal 1Œ gennaio di ogni anno aggiunto: a partire dal 1 gennaio 1994, e' adeguata automaticamente tolto: con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanzeaggiunto: , per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lireaggiunto: , ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale tolto: della Repubblica, entro il 1tolto: Œ dicembre di ogni anno aggiunto: dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. … I.1, I.2, I.3, - la meta' della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. 4. tolto: Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, per i quali e' previsto il pagamento di un'indennizzo convenzionale, esso compete alle regioni in proporzione alla lunghezza dei tratti relativi al percorso dei transiti effettuati come indicati nelle rispettive autorizzazioni. 5. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usuraaggiunto: , ove dovuto, per i veicoli tolto: adibiti al trasporto di carri ferroviari, nonche' per le macchine operatrici e gli autoveicoli ad uso speciale aggiunto: o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione tolto: a tempo aggiunto: periodica, il richiedente tolto: l'autorizzazione non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo trasporto.

tolto: 6 aggiunto: 5.La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata come segue:

a) tolto: MACCHINE AGRICOLE O MACCHINE OPERATRICI ATTE AL CARICO: sino aggiunto: veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), e) f) e g):

aggiunto: 1) fino a 20 t L. 988.000aggiunto: ;

aggiunto: 2) da oltre 20 t a 33 t tolto: " aggiunto: L. 1.646.000aggiunto: ;

aggiunto: 3) da oltre 33 t a 56 t tolto: " aggiunto: L. 2.798.000aggiunto: . Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in piu';

b) tolto: MACCHINE AGRICOLE O MACCHINE OPERATRICI NON ATTE AL CARICO: sino aggiunto: veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera b), limitatamente al rimorchio:

aggiunto: 1) fino a 20 t L. 329.000aggiunto: ;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

aggiunto: 2) da oltre 20 t a 33 t tolto: " aggiunto: L. 576.000aggiunto: ;

aggiunto: 3) da oltre 33 t a 56 t tolto: " aggiunto: L. 988.000aggiunto: ;

aggiunto: 4) da oltre 56 t a 70 t tolto: " aggiunto: L. 1.646.000 tolto: oltre 70 t (per ogni t in piu') " 49.000

tolto: c) VEICOLI AD USO SPECIALE ALLESTITI CON AUTOGRU E SIMILI: i medesimi importi dei veicoli qualificati mezzi d'opera.aggiunto: . Per la massa superiore a tolto: 56 aggiunto: 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in piu'tolto: .aggiunto: ;

aggiunto: c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):

tolto: daggiunto: 1) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi tolto: entro la aggiunto: aventi massa massima di 40 t tolto: del carro ferroviario e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, tolto: entro la aggiunto: aventi massa massima di 80 t tolto: del carro ferroviario. A tal fine, iaggiunto: . I richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite tolto: l'Azienda autonoma delle ferrovie aggiunto: le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre tolto: con i due tipi di carri convalidata dall'Azienda stessaaggiunto: , le somme di L. 180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione e' convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, tolto: l'Azienda autonoma delle ferrovie aggiunto: le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzioneaggiunto: , entro il primo mese successivo al trimestre tolto: con i due tipi di carriaggiunto: , gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.

tolto: 7. Le aggiunto: 6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui tolto: alle aggiunto: al comma 5, lettere a)tolto: , b) e c) del comma 6 aggiunto: e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso tolto: l'autorizzazione avra'aggiunto: , l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entita' della soluzione versata. tolto: In alternativa, il richiedente potra' indicare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I valori dell'indennizzo, anche se determinati in maniera convenzionale, sono dovuti solo per i veicoli eccedenti le masse stabilite dagli articoli 62 e 104 del codice. 8. aggiunto: 7. Gli importi, come determinati nel comma tolto: 7 aggiunto: 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la … 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativotolto: . In tali casi, nelle domande rivolte ai due enti interessati, dovra' essere indicato l'itinerario, e cioe' quello riguardante la viabilita' minore e quelli riguardanti l'A.N.A.S. e dovranno essere allegate aggiunto: e le ricevute dei relativi versamentitolto: . 9 aggiunto: sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione e' ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. 8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma tolto: 6 sara' aggiunto: 5 e' effettuato nella misura ditolto: X aggiunto: "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesitolto: X aggiunto: "X" di validita' dell'autorizzazione. tolto: 10 aggiunto: 9. Gli importi come definiti al comma tolto: 6, saranno per ciascun anno solare, aggiunto: 5, a partire dal 1tolto: Œ gennaio del 1993, tolto: adeguati automaticamente aggiunto: sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1tolto: , con arrotondamento alle mille lire. 11aggiunto: . 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3aggiunto: , non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art18 · fonte del testo

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