tolto: h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm;
tolto: i) velocita' massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h;
tolto: l) devono essere dotati di dispositivo per il bloccaggio del differenziale, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di piu' assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione;
tolto: m) per i trattori di semirimorchi la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale;
tolto: n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kw senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, punto b) dell'appendice III al titolo III o della verifica, ivi prevista, del valore minimo della potenza specifica. 3. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti:
tolto: a) massa aderente minima: non inferiore al 28% della massa massima del complesso di veicoli a 4 assi; non inferiore al 40% della massa massima del complesso di veicoli a 5 o piu' assi;
tolto: b) tara minima: la tara di un complesso di veicoli a 4 assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara di un complesso di veicoli a 5 o piu' assi non deve essere inferiore a 17,6 t. 4. I rimorchi sono realizzati ad almeno due assi, eccezionali o non per massa, per il trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, eccezionali o non per massa, destinati al trasporto di materiale o attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) al fine di consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Devono rispondere a tutte le prescrizioni stabilite per la categoria internazionale O4 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), del codice. Se eccezionali per massa, essi devono altresi' soddisfare le prescrizioni stabilite dall'articolo 9, comma 1, lett. c.1) e c.2). 5. I semirimorchi sono ad almeno due assi, eccezionali per massa, e valgono per essi tutte le prescrizioni stabilite per i semirimorchi della categoria O4, nonche' quelle indicate al comma 2, lettere a), e), f), g) e h). 6. aggiunto: indicate nell'appendice III al presente titolo. 2. Le norme di cui tolto: ai commi 2, 3, 4 e 5 aggiunto: al comma 1 possono essere modificate od integrate dal tolto: Ministro dei trasporti aggiunto: Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.