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1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo. 2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1996 al 3 giugno 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 745 parole tolte, 26 parole aggiunte in 15 capoversi.

1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui tolto: agli articoli aggiunto: all'articolo 10, comma 16aggiunto: , e all'articolo 54, comma 1, lettera n) tolto: del codiceaggiunto: , del codice, sono determinate dalle disposizioni tolto: dei commi seguenti. 2. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto cosi' specificato:

tolto: a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico;

tolto: b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi complessivi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi;

tolto: c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5%;

tolto: d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o piu' assi: 14 t;

tolto: e) slivellamenti per assi tandem o tridem eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il (Piu' o Meno) 25%;

tolto: f) sospensioni degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3,0 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem e tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1Œ gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato;

tolto: g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi, posti tra loro a distanza non superiore a 1,80 m;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm;

tolto: i) velocita' massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h;

tolto: l) devono essere dotati di dispositivo per il bloccaggio del differenziale, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di piu' assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione;

tolto: m) per i trattori di semirimorchi la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale;

tolto: n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kw senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, punto b) dell'appendice III al titolo III o della verifica, ivi prevista, del valore minimo della potenza specifica. 3. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti:

tolto: a) massa aderente minima: non inferiore al 28% della massa massima del complesso di veicoli a 4 assi; non inferiore al 40% della massa massima del complesso di veicoli a 5 o piu' assi;

tolto: b) tara minima: la tara di un complesso di veicoli a 4 assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara di un complesso di veicoli a 5 o piu' assi non deve essere inferiore a 17,6 t. 4. I rimorchi sono realizzati ad almeno due assi, eccezionali o non per massa, per il trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, eccezionali o non per massa, destinati al trasporto di materiale o attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) al fine di consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Devono rispondere a tutte le prescrizioni stabilite per la categoria internazionale O4 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), del codice. Se eccezionali per massa, essi devono altresi' soddisfare le prescrizioni stabilite dall'articolo 9, comma 1, lett. c.1) e c.2). 5. I semirimorchi sono ad almeno due assi, eccezionali per massa, e valgono per essi tutte le prescrizioni stabilite per i semirimorchi della categoria O4, nonche' quelle indicate al comma 2, lettere a), e), f), g) e h). 6. aggiunto: indicate nell'appendice III al presente titolo. 2. Le norme di cui tolto: ai commi 2, 3, 4 e 5 aggiunto: al comma 1 possono essere modificate od integrate dal tolto: Ministro dei trasporti aggiunto: Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art10 · fonte del testo

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