Art. 33 — Visioni e riproduzioni
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Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3 del Codice, puo' essere presa visione ed estratta copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio, inerente una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza purche' non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono esclusi dall'accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti e' consentita la visione e l'estrazione di copia solo degli estratti, se presenti. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui documenti per i quali e' stata invocata la riservatezza. Dopo l'accessibilita' al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonche' agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.
Testo in vigore dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021
