In caso di scadenza o risoluzione del contratto, l'assuntore, entro il termine fissato dall'azienda, deve lasciare liberi i locali da lui occupati. E' in facolta' dell'azienda di disporre l'immediata risoluzione del contratto di assuntoria, previa autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale per la motorizzazione civile e per il traffico:

  • 1)per sopravvenuta inidoneita' ed impossibilita' dell'assuntore ad assolvere l'incarico;
  • 2)per ingiustificato allontanamento dell'assuntore, dal servizio per oltre cinque giorni anche non continuativi in un semestre;
  • 3)per intervenuta condanna penale per delitto non colposo, sia pure con sospensione condizionale della pena;
  • 4)per ripetuti gravi inadempimenti agli obblighi che incombono agli assuntori in conformita' della presente legge e del contratto stipulato con l'azienda;
  • 5)per ripetuti atti riprovevoli e contegno inurbano ed indecoroso. La facolta' di cui al secondo comma compete all'azienda nel caso di soppressione, per qualsiasi motivo, del servizio dato in assuntoria. In tal caso l'assuntore sara' preferito nell'assegnazione di altri appalti. Nei su elencati casi di immediata risoluzione del contratto il canone mensile compete all'assuntore soltanto sino al giorno di disimpegno del servizio.

Testo vigente dal 15 febbraio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-03;14~art11 · fonte del testo

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