[1]II concessionario e' tenuto a lasciare libero ed a porre a disposizione l'alloggio entro mesi tre dalla data del provvedimento che per qualsiasi motivo lo esoneri dal servizio attivo.

[2]In caso di trasloco, la concessione s'intendera' revocata alla scadenza del mese entro il quale il trasloco stesso deve effettuarsi, con facolta' alla famiglia di continuare nella occupazione dell'alloggio, dietro pagamento del corrispettivo mensile, per un ulteriore periodo non superiore a mesi due.

[3]In caso di morte del concessionario, i componenti la famiglia gia' secolui conviventi, devono lasciare libero l'alloggio non oltre mesi sei dalla data del decesso.

[4]E' riservata all'Amministrazione la facolta' di revocare, in qualsiasi momento per gravi motivi, la concessione.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art338 · fonte del testo

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