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Miscellanea
Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione
Legge 3 febbraio 1965, n. 14
- Aggiornato al
- 15 febbraio 1965
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Ferme restando le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le assuntorie di stazione…
- Art. 2Le assuntorie di cui al precedente articolo devono essere preventivamente autorizzate dal…
- Art. 3Le assuntorie di stazione o fermata si distinguono in quattro categorie: A, B, C e D. La…
- Art. 4E' demandato all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti…
- Art. 5L'aspirante ad una assuntoria, oltre a possedere i requisiti della maggiore eta', della…
- Art. 6La concessione di una assuntoria ha luogo per contratto di durata triennale, con rinnovo…
- Art. 7All'assuntore compete un canone annuo, determinato in relazione alle categorie di cui al…
- Art. 8L'assuntore e' tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi…
- Art. 9Gli assuntori sono obbligatoriamente iscritti, a cura delle aziende, alle assicurazioni…
- Art. 10Per l'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica, nei casi di malattia propria e dei…
- Art. 11In caso di scadenza o risoluzione del contratto, l'assuntore, entro il termine fissato…
- Art. 12All'assuntore spetta: 1) un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle 10 ore ed…
- Art. 13E' fatto obbligo agli assuntori di stazione, fermata e passaggi a livello di osservare e…
- Art. 14Gli assuntori di passaggi a livello, oltre a curare la manovra e la conservazione e…
- Art. 15L'azienda deve fornire all'assuntore le materie di consumo necessarie per l'accensione…
- Art. 16Con apposite convenzioni potra' essere regolato l'affitto di locali nonche' l'occupazione…
- Art. 17Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini…
