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[1]Chiunque, con falsa dichiarazione od altrimenti, senza l'osservanza delle norme prescritte dall'articolo 1 del R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407 (serie 3ª), convalidato con la legge 15 maggio 1890, n. 6858 (serie 3ª), importi o tenti importare dall'estero, ovvero nell'interno dello Stato fabbrichi o detenga o metta in vendita illegalmente o abusivamente saccarina (benzoato solfinico), punito con una multa fissa di lire 300 e con una multa proporzionale da lire 50 a lira 100 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma del detto prodotto.
[2]Chiunque importi o tenti d'importare dall'estero, con falsa dichiarazione od altrimenti, ovvero fabbrichi o detenga o metta in vendita illegalmente o abusivamente prodotti contenenti saccarina, e' punito con multa fissa da lire 300 a lire 1000, e con multa proporzionale da lire 50 a lire 100 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina contenuta nei detti prodotti.
[3]Per gli effetti del presente articolo, sono pareggiate alla saccarina le sostanze ad essa assimilate dal repertorio della tariffa doganale, e si considera come falsa la dichiarazione che non contenga la indicazione di saccarina o del nome del prodotto ad essa assimilato.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
3Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] B. Art. 9 dalla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime tributario della saccarina".
Il Regio D.L. 17 marzo 1927, n. 377, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1928, n. 2768, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima della multa proporzionale stabilita nei commi primo e secondo dell'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina e' elevata da L. 100 a L. 200 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina, nei casi ivi specificati".
Testo in vigore dal 31 marzo 1927 al 5 aprile 1951
