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[1]Chiunque, con falsa dichiarazione od altrimenti, senza l'osservanza delle norme prescritte dall'articolo 1 del R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407 (serie 3ª), convalidato con la legge 15 maggio 1890, n. 6858 (serie 3ª), importi o tenti importare dall'estero, ovvero nell'interno dello Stato fabbrichi o detenga o metta in vendita illegalmente o abusivamente saccarina (benzoato solfinico), punito con una multa fissa di lire 300 e con una multa proporzionale da lire 50 a lira 100 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma del detto prodotto.
[2]Chiunque importi o tenti d'importare dall'estero, con falsa dichiarazione od altrimenti, ovvero fabbrichi o detenga o metta in vendita illegalmente o abusivamente prodotti contenenti saccarina, e' punito con multa fissa da lire 300 a lire 1000, e con multa proporzionale da lire 50 a lire 100 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina contenuta nei detti prodotti.
[3]Per gli effetti del presente articolo, sono pareggiate alla saccarina le sostanze ad essa assimilate dal repertorio della tariffa doganale, e si considera come falsa la dichiarazione che non contenga la indicazione di saccarina o del nome del prodotto ad essa assimilato.
[4]Per quanto non e' previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge doganale sul contrabbando, compresa la confisca della merce e dei mezzi di trasporto.
Testo in vigore dal 2 luglio 1902 al 17 settembre 1919
