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[1]L'alinea e dell'articolo 4 del testo unico di legge 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª), sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno, e' soppresso.
[2]Lo zucchero prodotto dovra' essere depositato in appositi magazzini e la tassa sara' versata dal fabbricante direttamente nella sezione di tesoreria provinciale, prima dell'estrazione dello zucchero dai magazzini.
[3]((Ai detti magazzini sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprieta' privata. Pero' la cauzione da prestarsi dai fabbricanti e' limitata a un ventesimo dell'imposta, corrispondente alla quantita' e alla classe dello zucchero che verra' introdotto nei detti magazzini)).
Testo in vigore dal 24 novembre 1921 al 22 dicembre 2008
