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[1]L'alinea e dell'articolo 4 del testo unico di legge 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª), sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno, e' soppresso.
[2]Lo zucchero prodotto dovra' essere depositato in appositi magazzini e la tassa sara' versata dal fabbricante direttamente nella sezione di tesoreria provinciale, prima dell'estrazione dello zucchero dai magazzini.
[3]Ai detti magazzini sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di proprieta' privata. Pero' la cauzione da prestarsi dai fabbricanti sara' limitata ad un decimo della tassa corrispondente alla quantita' ed alla classe dello zucchero che verra' introdotto nei magazzini.
Testo in vigore dal 2 luglio 1902 al 24 novembre 1921
