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[1]Con decreti Reali sara' stabilito il giorno in cui dovranno entrare in vigore le singole e speciali disposizioni della presente legge. Fino a quel giorno continuera' l'applicazione delle discipline recate dalla legge (testo unico) 27 agosto 1883, n. 1583, e l'accertamento della tassa di fabbricazione continuera' ad affettuarsi ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, modificato dalla legge 1° marzo 1900, n. 72, articolo unico, e cioe' inscrivendo a carico del fabbricante una quantita' di zucchero (greggio) di 2ª classe, corrispondente a 2000 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni centesimo di cui risultera' superiore all'unita' la loro densita' a 15 gradi del termometro centesimale, riferita alla densita' dell'acqua alla stessa temperatura. 1 2
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]DI BROGLIO. CARCANO.
[6]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
[7]N. B. - Vedasi a pag. 3063 il R. decreto n. 239 per l'applicazione della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 25 settembre 1902, n. 433
1Il Regio Decreto 25 settembre 1902, n. 433 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge 2 luglio 1902, n. 238, entreranno in vigore nel giorno 1° luglio 1903".
Regio Decreto 12 dicembre 1902, n. 520
2Il Regio Decreto 12 dicembre 1902, n. 520 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni dell'art. 8 della legge del 2 luglio 1902, n. 238, entreranno in vigore il giorno 1° gennaio 1903. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni dell'art. 4 della suddetta legge del 2 luglio 1902, n. 238, entreranno in vigore il giorno 1° luglio 1903.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1902 al 22 dicembre 2008
