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[1]Con decreti Reali sara' stabilito il giorno in cui dovranno entrare in vigore le singole e speciali disposizioni della presente legge. Fino a quel giorno continuera' l'applicazione delle discipline recate dalla legge (testo unico) 27 agosto 1883, n. 1583, e l'accertamento della tassa di fabbricazione continuera' ad affettuarsi ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, modificato dalla legge 1° marzo 1900, n. 72, articolo unico, e cioe' inscrivendo a carico del fabbricante una quantita' di zucchero (greggio) di 2ª classe, corrispondente a 2000 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni centesimo di cui risultera' superiore all'unita' la loro densita' a 15 gradi del termometro centesimale, riferita alla densita' dell'acqua alla stessa temperatura.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]DI BROGLIO. CARCANO.
[6]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
[7]N. B. - Vedasi a pag. 3063 il R. decreto n. 239 per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 2 luglio 1902 al 1 novembre 1902
