Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1945 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((I vincitori del concorso di cui alla presente legge sono tenuti a frequentare da subalterno un corso tecnico professionale con le modalita' che saranno fissate dal Ministro per la guerra, ma non frequentano i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui agli articoli 7 e 12 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.
[2]Il corso tecnico professionale, previsto dal comma precedente da attuarsi nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, puo', per particolari esigenze a giudizio del Ministro per la guerra, non aver luogo)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 444
1con decorrenza dal 21 giugno 1940
Il D.Lgs. Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 444 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 21 giugno 1940.
Testo in vigore dal 2 settembre 1945 al 16 dicembre 2009
