Art. 7
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[1]I vincitori del concorso pei servizi sanitario e veterinario, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo con riserva di anzianita' assoluta e relativa.
[2]Essi riceveranno come anzianita' assoluta:
[3]1° se compresi nel primo terzo della graduatoria finale, l'anzianita' con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1940 nei servizi sanitario e veterinario;
[4]2° se compresi nel secondo terzo della graduatoria finale, l'anzianita' con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1941, nei servizi sanitario e veterinario;
[5]3° se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria finale, l'anzianita' con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1942 nei servizi sanitario e veterinario.
[6]Gli appartenenti a ciascuno dei tre gruppi di cui al comma precedente seguiranno, secondo l'ordine di graduatoria finale, nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo e fino a quando non sara' definitivamente fissata la loro anzianita' relativa, i provenienti dai concorsi ordinari predetti di pari anzianita' assoluta.
[7]L'anzianita' relativa sara' definitivamente fissata alternando gli ufficiali, in ciascuno dei suddetti gruppi, in modo che a un proveniente dai concorsi ordinari predetti segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge, tenendo conto, per i tenenti medici e farmacisti, della graduatoria finale prevista dal 2° comma del precedente art. 5.
Testo in vigore dal 26 giugno 1940 al 2 settembre 1945
