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L'ammissione all'eventuale congedo anticipato nel caso di cui al n. 2 dell'art. 73 e' soggetta a revocazione fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
