Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. 435 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Il Ministro per la guerra ha facolta' di inviare in congedo anticipato, i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni di famiglia:
tolto: 1) primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o piu' figli di nazionalita' albanese o italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' albanese o italiana dei quali' almeno sei siano ancora a carico;
tolto: 2) figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalita' albanese o italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;
tolto: 3) unico figlio maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta';
tolto: 4) unico figlio maschio di madre vedova;
tolto: 5) primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta';
tolto: 6) primogenito di madre vedova;
tolto: 7) nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta', oppure nipote unico primogenito di ava vedova, purche' l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni;
tolto: 8) primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purche' in tutte e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli maggiorenni;
tolto: 9) fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, nubili oppure vedove senza figli maggiorenni;
tolto: 10) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni;
tolto: 11) figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte a causa, di servizio militare;
tolto: 12) figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;
tolto: 13) inscritto senza famiglia che sia proprietario di almeno un ettaro di terreno regolarmente registrato all'ufficio del catasto e che lo coltivi lavorandovi direttamente;
tolto: 14) inscritto senza famiglia che sia proprietario di cento o piu' ovini regolarmente notificati alle autorita' di finanza e che vi attenda personalmente.
tolto: Il riconoscimento dei titoli predetti e' subordinato al possesso del requisito premilitare. Si deve pero' prescindere da tale requisito a riguardo dei giovani i quali siano stati dispensati o esentati temporaneamente dall'istruzione premilitare o non abbiano potuto frequentare i relativi corsi perche' residenti in localita' sensibilmente distanti da quelle ove essi sono svolti.
tolto: Tali circostanze devono essere comprovate mediante dichiarazione scritta delle competenti autorita' della G. L. A.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art73 · fonte del testo
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