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[1]I titoli all'eventuale congedo anticipato che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:
- 1)quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragioni di eta', o per legittimo rimando oppure che si verifichino durante la sessione della leva stessa;
- 2)quelli che per effetto di modificazioni di famiglia si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purche' esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita od in qualunque giorno della sessione di leva, previo proscioglimento della ferma speciale contratta;
- 3)quelli che si verificano dopo la chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre finche' questi presti servizio di leva alle armi, purche' derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.
[2]Sono modificazioni della composizione della famiglia agli effetti del presente articolo:
- a)la morte di alcuno dei membri della famiglia o la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa venga a trovarsi in uno dei casi previsti dal precedente art. 76;
- b)il passaggio a seconde nozze della madre;
- c)la legittimazione o il riconoscimento dei figli naturali;
- d)il collocamento in congedo o in riforma, o in pensione per ferita o infermita' riportata a causa di servizio militare;
- e)la nascita di un fratello o di una sorella dell'inscritto limitatamente ai casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 73. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' pronunciata dal consiglio o dalle commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
