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[1]I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi al padre o alla madre, nonche' per quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 73, alla condizione pero' che non esistano figli legittimi o legittimati dal genitore comune, e, per titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova o divorziata.

[2]Si deve pero' tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo all'eventuale congedo anticipato.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art77 · fonte del testo

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