Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 73 non possono far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 79, oppure se il primogenito abbia gia' concorso alla leva alla data di emanazione del decreto Reale di cui al successivo art. 182 l'ammissione all'eventuale congedo anticipato spetta al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
