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[1]Il Ministro per la guerra ha facolta' di inviare in congedo anticipato, i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni di famiglia:
- 1)primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o piu' figli di nazionalita' albanese o italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' albanese o italiana dei quali' almeno sei siano ancora a carico;
- 2)figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalita' albanese o italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;
- 3)unico figlio maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta';
- 4)unico figlio maschio di madre vedova;
- 5)primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta';
- 6)primogenito di madre vedova;
- 7)nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta', oppure nipote unico primogenito di ava vedova, purche' l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni;
- 8)primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purche' in tutte e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli maggiorenni;
- 9)fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, nubili oppure vedove senza figli maggiorenni;
- 10)orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni;
- 11)figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte a causa, di servizio militare;
- 12)figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;
- 13)inscritto senza famiglia che sia proprietario di almeno un ettaro di terreno regolarmente registrato all'ufficio del catasto e che lo coltivi lavorandovi direttamente;
- 14)inscritto senza famiglia che sia proprietario di cento o piu' ovini regolarmente notificati alle autorita' di finanza e che vi attenda personalmente.
[2]Il riconoscimento dei titoli predetti e' subordinato al possesso del requisito premilitare. Si deve pero' prescindere da tale requisito a riguardo dei giovani i quali siano stati dispensati o esentati temporaneamente dall'istruzione premilitare o non abbiano potuto frequentare i relativi corsi perche' residenti in localita' sensibilmente distanti da quelle ove essi sono svolti.
[3]Tali circostanze devono essere comprovate mediante dichiarazione scritta delle competenti autorita' della G. L. A.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
