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[1]Il consiglio di leva o la commissione mobile, dopo effettuate le operazioni di cui agli articoli 46 e 47, procede all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:
[2]l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della presente legge;
[3]la riforma, o la rivedibilita' di coloro che si trovino nelle condizioni a tal uopo previste dal capo IV della presente legge;
[4]l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, con dichiarazione di limitata idoneita' per quelli fra essi che si trovino nelle condizioni a tal effetto previste negli elenchi di cui all'art. 63;
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
