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[1]Sono considerati legalmente domiciliati nel municipio o comune:
- 1)i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre, o il tutore abbia domicilio nel municipio o comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel municipio o comune;
- 2)i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel municipio o comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro municipio o comune;
- 3)i giovani ammogliati domiciliati nel municipio o comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre abbia altrove domicilio;
- 4)i giovani nati e domiciliati nel municipio o comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- 5)i giovani residenti nel municipio o comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro municipio o comune;
- 6)i giovani nati nel municipio o comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro municipio o comune;
- 7)i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel municipio o comune;
- 8)gli esposti dimoranti nel municipio o comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.
[2]Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il municipio o comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione, il municipio di Tirana.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
