Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. 286 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Sono considerati legalmente domiciliati nel municipio o comune:
tolto: 1) i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre, o il tutore abbia domicilio nel municipio o comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel municipio o comune;
tolto: 2) i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel municipio o comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro municipio o comune;
tolto: 3) i giovani ammogliati domiciliati nel municipio o comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre abbia altrove domicilio;
tolto: 4) i giovani nati e domiciliati nel municipio o comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
tolto: 5) i giovani residenti nel municipio o comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro municipio o comune;
tolto: 6) i giovani nati nel municipio o comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro municipio o comune;
tolto: 7) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel municipio o comune;
tolto: 8) gli esposti dimoranti nel municipio o comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.
tolto: Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il municipio o comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione, il municipio di Tirana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art30 · fonte del testo
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