Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Fino a quando non sara' disposto diversamente con decreto Reale, rimane sospesa l'applicazione degli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 della presente legge e l'ammissione all'eventuale congedo anticipato viene concessa ai militari i quali siano riconosciuti «sostegni di famiglia» con le norme e modalita' previste dall'abrogata legge di reclutamento albanese (28 marzo 1938), salvo per quanto si riferisce all'ammontare del reddito massimo mensile di cui puo' godere un iscritto o un suo familiare, agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, e che il Ministro per la Guerra ha facolta' di modificare, in rapporto alle variazioni del valore reale del franco oro.
[2]I militari ammessi a tale beneficio con le norme e modalita' predette, sono di massima, congedati dopo tre mesi di servizio. Essi possono anche essere dispensati, per disposizione del Ministero della guerra, dal compiere la ferma.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
