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Non possono essere ammessi all'eventuale congedo anticipato da cui all'art. 73 ne' rimanere in tale posizione:
- 1)gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone il successivo art. 169 per i renitenti;
- 2)gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';
- 3)i militari che, a termine del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
