Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Non possono essere ammessi all'eventuale congedo anticipato da cui all'art. 73 ne' rimanere in tale posizione:

  • 1)gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone il successivo art. 169 per i renitenti;
  • 2)gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';
  • 3)i militari che, a termine del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art160 · fonte del testo

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