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[1]I cittadini dello Stato e coloro i quali in base alle disposizioni vigenti hanno la facolta' di acquistare la cittadinanza albanese con la prestazione del servizio militare, possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel Regio esercito purche' soddisfino alle seguenti condizioni:
- 1)abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventottesimo anno di eta';
- 2)abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;
- 3)non siano incorsi in condanne per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e contro la famiglia, associazione per delinquere;
- 4)se minorenni facciano risultare il consenso avuto dal genitore esercente la patria potesta' ovvero, in sua vece, del tutore.
[2]Non occorre tale consenso per coloro che abbiano concorso alla leva e siano stati arruolati, ne' per i figli di albanesi all'estero;
[3]Allorche' l'esercente la patria potesta' o il tutore non possano per causa di forza maggiore dare il consenso, questo potra' essere dato da una delle persone indicate dagli articoli 308, 309, 317 e 318 del codice civile del Regno d'Albania, da designarsi dal giudice di pace su istanza del minore.
- 5)sappiano leggere e scrivere.
[4]I giovani riformati alla leva o in rassegna possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.
[5]Per l'ammissione all'arruolamento volontario, gli aspiranti dovranno produrre:
- a)domanda in carta legale diretta al Ministero della guerra;
- b)certificato di nascita;
- c)certificato di cittadinanza albanese;
- d)eventuale titolo di studio.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
