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Il Ministro per la guerra, oltre alla facolta' di inviare in congedo anticipato i militari di cui all'art. 73, ha anche quella di anticipare con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato degli altri militari di una classe, quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni. Il congedamento in entrambi i casi puo' essere totale o parziale, e, ove sia parziale, puo' essere disposto per aliquote di classi, oppure per armi e specialita', oppure seguendo i titoli elencati nell'art. 73 per coloro che ne hanno ottenuto il riconoscimento.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art112 · fonte del testo

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