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[1]La graduatoria dei vincitori dei singoli concorsi di cui alla presente legge, e' determinata dalla classifica ottenuta nei concorsi stessi.
[2]A parita' di classifica, la precedenza e' stabilita dalla diversita' del grado rivestito, poscia dal posto occupato nel ruolo di anzianita' del grado stesso e infine dall'eta'.
[3]Per la valutazione dei titoli, la classifica e la formazione della graduatoria, sara' costituita apposita Commissione, nominata dal Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
