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[1]Gli ufficiali dichiarati vincitori in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 frequentano apposito corso tenico-professionale, della durata massima di mesi quattro, presso la Regia Accademia e scuola d'applicazione della Regia guardia di finanza per l'abilitazione al servizio d'istituto.
[2]Coloro che, al termine del corso, sono dichiarati non idonei verranno reinscritti nei rispettivi ruoli di provenienza, del Regio esercito, riprendendo la loro anzianita' originaria.
Testo in vigore dal 11 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
