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[1]A ciascuno dei concorsi di cui all'articolo precedente possono partecipare, secondo le norme stabilite dal Ministro per le finanze col bando di concorso, gli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito, in servizio o in congedo, che ne facciano domanda e si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, non abbiano superato il 35° anno di eta';
  • b)abbiano statura non inferiore a m. 1,65;
  • c)siano provvisti del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in economia e diritto, o in economia aziendale.

[2]L'accettazione della domanda e' subordinata al consenso del Ministero della guerra

Testo in vigore dal 28 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-02-06;74~art2 · fonte del testo

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