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[1]In tempo di guerra, e' data facolta' al Ministro per le finanze di effettuare, mediante concorsi per titoli, reclutamenti straordinari di ufficiali subalterni di complemento della Regia guardia di finanza.
[2]Il numero dei posti da mettere a concorso e la ripartizione di essi fra le diverse armi e servizi del Regio esercito saranno determinati d'intesa col Ministro per la guerra.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
