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[1]In tempo di guerra, e' data facolta' al Ministro per le finanze di effettuare, mediante concorsi per titoli, reclutamenti straordinari di ufficiali subalterni di complemento della Regia guardia di finanza.

[2]Il numero dei posti da mettere a concorso e la ripartizione di essi fra le diverse armi e servizi del Regio esercito saranno determinati d'intesa col Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-02-06;74~art1 · fonte del testo

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