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Il concorso previsto dal secondo comma del precedente articolo e' indetto, entro i limiti numerici fissati annualmente con la legge di approvazione del bilancio, con decreto del Ministro per le finanze, che ne fissa le norme di svolgimento e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso. Le norme sullo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze. I relativi programmi sono determinati dal comandante generale. Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso allievi ufficiali con determinazione del Ministro per le finanze. Coloro che siano dimessi dal corso perdono la qualifica di allievo ufficiale della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Testo in vigore dal 12 marzo 1974 al 1 gennaio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-26;45~art2 · fonte del testo

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