Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e' sostituito dal seguente: "Nel bando di concorso di cui all'articolo 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:

  • a)il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
  • b)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
  • c)la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'eta' e degli altri richiesti dall'articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dall'articolo 9;
  • d)le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
  • e)la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;
  • f)i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'articolo 4".

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-14;201~art4 · fonte del testo

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