Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199.
Abrogato dal 1 settembre 1995
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199.
Abrogato dal 1 settembre 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1992 al 1 settembre 1995. 341 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami. Al concorso possono essere ammessi:
tolto: 1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
tolto: 2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
tolto: a) cittadinanza italiana;
tolto: b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
tolto: c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
tolto: d) statura non inferiore a metri 1,68;
tolto: e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
tolto: f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado. I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorita' di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio ed, a parita' della stessa, la maggiore eta'. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 FEBBRAIO 1992, N. 201. La documentazione comprovante il possesso dei; requisiti prescritti deve essere esibita nei termini e con le modalita' stabilite dal bando di concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art2 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.