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Il Ministro per la guerra e' altresi' autorizzato a limitare alla sola valutazione dei titoli i concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo banditi prima della pubblicazione della presente legge e non ancora espletati, che avrebbero dovuto effettuarsi per titoli ed esami.
Testo in vigore dal 5 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
