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Gli ufficiali che hanno superato gli esami finali dell'Istituto superiore di guerra sono inviati a prestar servizio per la durata di un anno presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore o Comandi di grandi unita', previa decisione favorevole emessa dal Ministro per la guerra, a norma dell'art. 16 della presente legge, su proposta dell'autorita' ivi indicata e sentito il parere dell'apposita Commissione.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 ottobre 1942, n. 1453
1Il Regio Decreto 2 ottobre 1942, n. 1453 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'anno di servizio presso i Comandi di grandi unita', prescritto dall'art. 9 della legge 27 giugno 1942-XX, n. 842, ha inizio - per gli ufficiali predetti dichiarati idonei a compiere il servizio stesso - il 1° luglio dell'anno in cui i medesimi ufficiali acquisiscono i vantaggi di carriera per il titolo dell'Istituto superiore di guerra". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto dal 30 giugno 1942-XX."
Testo in vigore dal 7 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
