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Gli ufficiali che hanno superato gli esami finali dell'Istituto superiore di guerra sono inviati a prestar servizio per la durata di un anno presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore o Comandi di grandi unita', previa decisione favorevole emessa dal Ministro per la guerra, a norma dell'art. 16 della presente legge, su proposta dell'autorita' ivi indicata e sentito il parere dell'apposita Commissione.
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 7 gennaio 1943
