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Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

  • a)dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;
  • b)dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina ed ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato;
  • c)dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b) e o) non possono superare complessivamente la mneta' di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 5 settembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art9 · fonte del testo

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