Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse, gli aspiranti non devono aver superato: il 25° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, di cui alle lettere a) e b) del numero 1) dell'articolo 3; il 30° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui alla lettera e) del numero 1) o dai giovani di cui ai numeri 2) e 6) dell'articolo 3; il 32° anno, se provenienti dagli ufficiali di complemento di cui al numero 2) o dai giovani di cui ai numero 4) dell'articolo 3; il 40° anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3) dell'articolo 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art8 · fonte del testo
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