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Gli zuccheri indicati nell'articolo 1 non possono essere sottoposti alla tecnica di azzurraggio. Tali zuccheri possono essere colorati solo se destinati ad essere utilizzati in altri prodotti alimentari per i quali la relativa normativa consenta la colorazione. Chiunque viola il disposto del presente articolo e dell'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1.
Testo in vigore dal 21 aprile 1980 al 29 febbraio 2004
