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[1]La misura e la modalita' delle operazioni consentite alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai dall'art. 1 della legge (testo unico approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89), saranno determinate con R. decreto, sentito il Consiglio dei ministri. Pero' l'ammontare di tali operazioni non potra' eccedere nel complesso dodici milioni di lire, nella quale somma saranno compresi pure i concorsi che la Cassa nazionale, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, stabilisce per partecipare ad Istituti od enti morali per l'incremento delle case popolari o della cooperazione. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
[3]Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco - Nitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 577, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' elevato alla somma di quattordici milioni di lire il limite massimo di dodici milioni entro il quale la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e la vecchiaia degli operai, a norma dell'art. 2 della legge 22 giugno 1913, n. 716, puo' essere autorizzata a fare prestiti per case popolari o economiche ed a partecipare con i propri fondi ad Istituti od enti morali per l'incremento delle case popolari o della cooperazione".
Testo in vigore dal 22 maggio 1918 al 16 dicembre 2009
