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[1]La misura e la modalita' delle operazioni consentite alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai dall'art. 1 della legge (testo unico approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89), saranno determinate con R. decreto, sentito il Consiglio dei ministri. Pero' l'ammontare di tali operazioni non potra' eccedere nel complesso dodici milioni di lire, nella quale somma saranno compresi pure i concorsi che la Cassa nazionale, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, stabilisce per partecipare ad Istituti od enti morali per l'incremento delle case popolari o della cooperazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
[3]Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco - Nitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 5 luglio 1913 al 22 maggio 1918
