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[1]Al primo e secondo comma dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 sono sostituiti i seguenti:

[2]«Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie e indicazioni di tale natura stampate all'estero, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 100 a L. 1000.

[3]«E' punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque, a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave».

Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-08-02;1075~art34 · fonte del testo

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